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Il Datore di Lavoro DEVE vigilare: Sentenza n. 30349 della Corte di Cassazione del 14 Luglio 2015

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30349 del 14 luglio 2015 ha stabilito che il datore di lavoro, oltre a predisporre le adeguate misure di sicurezza ed impartire le direttive che i lavoratori devono seguire a tal fine, deve controllare con costanza il rispetto delle stesse, in modo da evitarne la trascuratezza. 

La vicenda vede l’imputato, nella qualità di titolare dell’officina meccanica, cagionare con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, lesioni personali gravi ad un proprio dipendente che, mentre stava effettuando lavorazioni avvalendosi di un trapano a colonna, la punta dello stesso si spezzava colpendolo in viso. Dall’infortunio derivava indebolimento permanente dell’organo della vista e malattia giudicata guaribile in oltre quaranta giorni.

Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, sostenendo che l’adozione degli occhiali antinfortunistici sarebbe stata confortata dalla produzione delle fatture di acquisto di detti strumenti, idonei a salvaguardare i lavoratori.

Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che per escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato, oltre alla circostanza che sul trapano a colonna utilizzato dal lavoratore non era applicato al momento dell’infortunio alcuno schermo di protezione, che il lavoratore comunque non indossava gli occhiali protettivi, pure presenti presso la ditta.

Alla luce di quanto su esposto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’imputato.



Emesso il "Final Draft" della 9001

Estratto dal Sito UNI : Nigel Croft, presidente del sottocomitato ISO/TC 176/SC 2 incaricato dei lavori di revisione consiglia di " leggere e assimilare la bozza finale della norma, non appena sarà pubbicata  e consultare i vari documenti orientativi disponibili sul sito web dell’ISO e dell’SC 2.

E, non ultimo, pensare a questa nuova versione come un’opportunità per migliorare il sistema di gestione della propria Organizzazione piuttosto che come una nuova serie di requisiti da soddisfare”.

Auditor energetici. La UNI CEI EN 16247-5

È stata pubblicata la UNI CEI EN 16247-5 “Diagnosi energetiche. Parte 5: Competenze dell’auditor energetico”

La parte 5 specifica in particolare le competenze che l’auditor energetico o un team di auditor energetici deve possedere per effettuare in maniera efficace diagnosi energetiche conformi ai requisiti della parte 1 (aspetti generali delle diagnosi) eventualmente integrata dalle parti specifiche per i settori “Edifici”, “Processi” e “Trasporti”.